Art. 17.
(Cappellani).

      1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani della CRI si osservano le norme in vigore per il corrispondente personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze armate.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i cappellani della CRI iscritti nei ruoli di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, transitano d'ufficio, previo accertamento da parte dell'ordinariato militare per l'Italia del possesso

 

Pag. 17

dei titoli e dei requisiti indicati dalla legge 1o giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, conservando il proprio grado e la medesima anzianità, nelle categorie dei cappellani militari in congedo, complemento o riserva o del congedo assoluto, addetti all'assistenza spirituale alle Forze armate.
      3. Un cappellano, su designazione insindacabile dell'ordinario militare, è nominato capo servizio per l'assistenza spirituale della CRI dal presidente generale della CRI e fa parte della curia dell'ordinariato militare.